Interpello, chi è costui? Il D.lgs. 156 del 24 settembre 2015 ha introdotto importanti novità nella disciplina dell’interpello ordinario di cui all’art. 11 dello Statuto del Contribuente (Legge 212 del 2000) individuando, tra gli altri strumenti, l’interpello ordinario. Le modifiche normative sono in vigore dal gennaio 2016 e l’Agenzia delle Entrate le ha ricordate nella propria Circolare 9E datata 1 aprile 2016.
L’interpello ordinario permette alle imprese di ‘discutere’ e conoscere quindi in anticipo la posizione dell’Amministrazione Finanziaria su determinate operazioni o sulla portata di disposizioni tributarie per le quali sussistono dubbi interpretativi. Le imprese hanno infatti il diritto, ovvero l’opportunità, di ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e specifiche in materia di applicazione di disposizioni fiscali. Questo quando sussistano condizioni di oggettiva incertezza relative a 1| corretta interpretazione della normativa o 2| corretta qualificazione di fattispecie.
Come funziona
1| Presentazione – L’istanza di interpello ordinario deve essere presentata nei termini della dichiarazione dei redditi relativa alla fattispecie oggetto dell’istanza e deve contenere, in particolare, l’esposizione chiara ed univoca della soluzione proposta dal contribuente. 2| La risposta – L’Amministrazione Finanziaria deve rispondere per iscritto, motivando la propria presa di posizione, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello e la risposta data è vincolante. Quando non si riceve risposta nei 90 giorni previsti vige la regola del ’silenzio assenso’. La mancata risposta equivale alla condivisione della soluzione prospettata dal contribuente. Nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria non sia in grado di rispondere sulla base della documentazione ricevuta può chiedere, una sola volta, l’integrazione di quanto presentato. In questo caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. I tempi di risposta hanno un orizzonte temporale certo e la formula del ‘silenzio | assenso’ è certamente importante e vincolante.
Interpello? Un’opportunità per cambiare il rapporto imprese | consulenti fiscali| Agenzia delle Entrate
Da una prospettiva tradizionale, le ragioni di un ancora poco diffuso utilizzo dello strumento sono probabilmente da individuare nel fatto che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione Finanziaria dovrà essere rispettata e non sarà poi impugnabile davanti al giudice tributario. Mentre, sotto un altro profilo (sostanziale) è lecita la domanda (retorica): ma per quale ragione dovrei chiedere un parere all’Agenzia e poi non tenerne conto?
L’interpello ordinario, in un modo per certi versi analago alla recente disciplina del Patent box, rappresenta quindi un ulteriore strumento per avvicinare le imprese all’Amministrazione Finanziaria, consentendo un progressivo allineamento dell’Italia alla miglior prassi internazionale, orientando i rapporti verso un principio di dialogo e collaborazione, con una valenza culturale positiva nel medio| lungo periodo. Un effetto collaterale, ma non meno importante sarebbe la riduzione del contenzioso tributario, con i suoi tempi dilatati verso un orizzonte temporale indefinito.
Un attore molto importante sulla scena è il consulente fiscale, come Blackink, protagonista chiamato a dare le indicazioni strategiche alle imprese su come impostare la relazione con l’Agenzia delle Entrate e gestirla poi in prima persona insieme al cliente. In Italia i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria non sono certamente facili né caratterizzati da una grande fiducia reciproca, ma il miglioramento degli stessi presuppone anche un approccio consapevole e trasparente.